Gestione del contratto e notizie utili all'utenza

Il rapporto contrattuale

In questa pagina è possibile avere tutte le informazioni relative al rapporto contrattuale, dal momento della stipula del contratto fino alla cessazione del rapporto.
In particolare si danno informazioni sul canone e sull’uso dell’alloggio (modifica dei componenti il nucleo familiare, pratiche relative a passaggi di proprietà degli occupanti gli alloggi, manutenzione, morosità, cessione alloggi, violazioni edilizie)

Canone Sociale
Canone “libero”
Contratto stipulato con gli assegnatari di edilizia sovvenzionata
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
Ospitalità temporanea.
Manutenzione
Annullamento e decadenza
Cessazione della locazione
Cessione alloggi
Morosità
Autogestioni e condomini
Violazioni edilizie
Pronto intervento manutenzione

Locazione

L’assegnazione degli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata viene effettuata sulla base delle norme dettate dalle leggi e dai provvedimenti di finanziamento o delle disposizioni stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per ogni intervento e/o concordate con i Comuni ove sono situati gli alloggi.
Il modello per presentare la disdetta è scaricabile da questa pagina del sito sotto la voce Modulistica: "Disdetta Contratto di Locazione"

Canone Sociale

Per gli alloggi assegnati ai sensi della Legge 10/1996 e successive modifiche il canone è determinato secondo quanto previsto dal capo IV della stessa legge.
In particolare il canone è calcolato in base al reddito sulla base di tre aree e otto fasce di reddito, secondo la tabella Aree reddito per canone.pdf

La L.R. 2/4/1996 n. 10 e success. modificazioni prevede, all'art. 20 - comma 3, la possibilità per l'assegnatario di ERP di richiedere, in corso d'anno, la riduzione del canone di locazione al verificarsi di eventi che modifichino la situazione reddituale e/o anagrafica del nucleo familiare. L'interessato dovrà presentare specifica richiesta in carta semplice esponendo la motivazione ed allegando idonea documentazione.

Si elencano, di seguito, i casi maggiormente considerati indicando anche la necessaria documentazione:

  • decesso o trasferimento di un componente: certificato di morte o di residenza o autocertificazione stato famiglia;
  • disoccupazione: modello C2 storico rilasciato dal centro per l'impiego;
  • cessazione di attività autonoma: dichiarazione cancellazione P.IVA e cancell. dal Registro Imprese c/o C.C.I.I.A.
  • pensionamento : documentazione rilasciata da INPS, INPDAP o altro che quantifichi l'importo della pensione.

Lo schema di domanda può essere scaricato da questo sito, in questa stessa pagina, cliccando sulla destra alla voce

Modulistica: Prospetto richiesta riduzione.pdf

Canone Libero

Per gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata il canone può essere determinato sulla base di quanto previsto dalla legge 392/78 come modificata dalla legge 431/1998, o da altre specifiche norme regionali sulla base del provvedimento di finanziamento.

L'affitto è, comunque, inferiore a quello praticato sul mercato per alloggi della stessa tipologia.

Contratto

Anche il contratto segue le norme che determinano il calcolo del canone, per cui per gli alloggi di edilizia sovvenzionata si applicano le disposizioni della L.R. 10/1996, mentre per gli altri casi si applicano le norme in materia di locazioni del mercato privato.

Contratto stipulato con gli assegnatari di edilizia sovvenzionata

Per quanto riguarda il contratto stipulato ai sensi della legge regionale 10/1996 va ricordato che è a tempo indeterminato ma può cessare per:
a) Annullamento;(*)
b) Decadenza. (*)

(*) vedi paragrafo in questa pagina.

Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

Il nucleo familiare previsto dal contratto può variare solo nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
L'ampliamento del nucleo familiare è possibile al di fuori degli accrescimenti naturali (nascita di figli), esclusivamente nei seguenti casi:

a) matrimonio;
b) adozione di minore;
c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti;
d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;
f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

L'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente e all'A.T.E.R..
Entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'A.T.E.R. che l'inserimento dei nuovi componenti non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

Ospitalità temporanea

È ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, l'ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune e contestuale segnalazione dell'assegnatario all'AT.E.R..
La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di quattro mesi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto.
Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'AT.E.R provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.
L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario sia nei confronti dell'AT.E.R.

Manutenzione

 

Gestione del rapporto contrattuale


 

La manutenzione degli alloggi è fissata dal Regolamento diritti e doveri dell'assegnatario  (delibera n. 34 del 06/12/2018) che stabilisce, tra gli altri temi,  le modalità di ripartizione delle competenze tra proprietario (A.T.E.R.) e assegnatari.
Per la parte di competenza dell’ATER, l’azienda interviene con la propria squadra di manutenzione che opera nei due ambiti provinciali assegnati: zona Conegliano – Sx Piave, zona Treviso – Dx Piave.

Per i fabbricati in autogestione, essi sono soggetti ad altri 2 regolamenti, che si riportano qui di seguito:

Regolamento autogestione  (delibera n. 34 del 06/12/2018)

Regolamento dei fabbricati in autogestione  (delibera n. 34 del 06/12/2018)


Per quanto riguarda gli interventi o le spese vi sono alcune particolari disposizioni per le quali l’ATER provvede al rimborso parziale o totale delle seguenti spese:
a) spostamento/modifica mensola contatore del gas metano imposto dall’Azienda erogatrice del servizio fino ad un max di € 206,58 (delibera n. 686 del 26/09/2001);
b) lavori di manutenzione per messa in funzione della caldaia autonoma a gas metano eseguiti al momento dell’entrata nell’alloggio (riassegnazione alloggi sfitti);
c) consumi idrici straordinari dovuti a rottura della tubazione (quota del 50% della bolletta addebitata dall’ente erogatore del servizio – delibera n. 296 del 22/07/1998)
Il modulo per la richiesta di rimborso in questa pagina alla voce Modulistica:modulo rimborsomanut.pdf

Annullamento e decadenza

L’annullamento e la decadenza dell’assegnazione sono regolati rispettivamente dagli artt. 26 e 27 della L.R. 10/1996.
Annullamento
Lo dispone il Sindaco del Comune dove è situato l’alloggio quando:
a) l’assegnatario ha ottenuto l’alloggio senza avere i requisiti al momento in cui gli è stato assegnato;
b) l’assegnatario ha ottenuto l’alloggio dichiarando cose non vere o producendo documenti falsi;
Quando vengono accertati questi casi ne viene data comunicazione con lettera raccomandata all’interessato il quale può presentare le sue giustificazioni e i documenti che ritenga utili presentare.
Il Sindaco dopo aver istruito la pratica chiede il parere di una apposita Commissione, istituita presso l’A.T.E.R. ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/1996.
La Commissione comunica all’interessato di aver avviato il procedimento per l’annullamento con possibilità di raccogliere altri elementi.
Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante e il Sindaco dispone l’annullamento dopo aver ricevuto tale parere.
L’ordinanza del Sindaco può essere eseguita senza altri provvedimenti e ha carattere definitivo.
Gli atti che hanno determinato l’annullamento vengono trasmessi dalla Commissione all’Autorità giudiziaria.

Decadenza
I motivi che possono portare alla decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sono i seguenti:
a) quando l’assegnatario abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o lo usi per motivi diversi dall’abitazione;
b) quando l’assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi;
quando l’assegnatario usi l’alloggio per attività illecite;
c) quando l’assegnatario abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
d) quando l’assegnatario, convocato per la stipula del contratto e la consegna dell’alloggio non si presenti oppure avuto in consegna l’alloggio non lo occupi entro trenta giorni ( o entro quaranta cinque se lavoratore emigrato all’estero);
e) quando l’assegnatario violi in modo grave e più volte il regolamento condominiale o dell'autogestione;
f) quando l’assegnatario abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi;
g) abbia superato il limite di reddito previsto per avere l’assegnazione di per una quota maggiore del settantacinque per cento, per due anni consecutivi;
h) non abbia prodotto la documentazione sul reddito ai fini del calcolo dell’affitto nei termini di legge.

Cessazione della locazione

In tutti i casi diversi da quello dell’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il contratto cessa alla data di scadenza prevista nel contratto. Per i contratti stipulati a seguito di assegnazione su graduatoria, l'assegnatario può dare disdetta, nel caso in cui per qualsiasi motivo intendesse abbandonare l'alloggio.

Se la disdetta viene data entro il giorno cinque del mese, l'assegnatario è tenuto a pagare solo il canone del mese precedente incluso
Se la disdetta viene data dopo il giorno  cinque del mese, l'assegnatario è tenuto a pagare il canone fino a tutto il mese nel quale ha dato la disdetta.
il modello per presentare la disdetta è scaricabile da questa pagina sotto la voce Modulistica: disdetta alloggio , insieme al modulo per la richiesta restituzione deposito cauzionale: rich_dep_cauzionale

Cessione alloggi

La cessione degli alloggi viene effettuata sulla base dei piani di vendita predisposti dall’ATER e approvati dalla Regione Veneto.
Alloggi venduti ai sensi della legge 560/1993.
Il piano di vendita vigente, è stato approvato nel 1994 e gli alloggi, inseriti nel piano, sono ceduti con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560 che si applica agli assegnatari che hanno presentato domanda fino all’entrata in vigore della L.R. 16 agosto 2002, n. 29 (17/08/2002).
Prezzo degli alloggi: è costituito dal valore della rendita catastale moltiplicato per 100. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
Modalità di pagamento:
a) in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Limitazioni alla proprietà:
Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita l’ATER ha diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione può essere estinto mediante pagamento all'ente cedente di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
In tal caso l’acquirente deve presentare apposita domanda utilizzando lo stampato riportato in questa stessa pagina, cliccando sulla destra alla voce Modulistica: estinzione diritto di prelazione.

Alloggi venduti ai sensi della legge regionale 13/04/2001 n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
La cessione degli alloggi che non rientrano nel piano di vendita di cui al precedente punto, e che dovranno essere presentate e inserite in un nuovo piano di vendita sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 65, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1- quinquies della L.R. 13/04/2001 n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo all’acquisto:
Possono acquistare l’alloggio soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che occupano l’alloggio in locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi l'assegnatario conserva il diritto di abitazione.
Prezzo degli alloggi:
Il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento.
Limitazioni alla proprietà:
Gli alloggi acquistati non possono essere venduti prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un Comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile

Coloro che hanno comprato l’alloggio di E.R.P. con possibilità di pagamento rateale (riscatto INA CASA/GESCAL, con debito ai sensi del DPR N. 2/1959, con ipoteca ex Gescal ai sensi della legge n. 60/1963, con ipoteca ai sensi della legge 513/1977)( del cui termine può essere chiesto anche l’anticipo), esaurito il pagamento possono chiedere, mediante un apposito modello (cliccando sulla destra alla voce Modulistica:estinzione ipoteca la cancellazione dell’ipoteca che viene autorizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Morosità

La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di decadenza dall’assegnazione.
La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nell’anno entro una termine massimo di novanta giorni dalla messa in mora.
Se la morosità è dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario il quale non possa o sia in grave difficoltà, per tale motivo a pagare regolarmente l’affitto, l’ATER può concedere proroghe per periodi superiori a quattro mesi e segnala la morosità al Comune che verifica la possibilità di utilizzare il fondo sociale.
I componenti del nucleo familiare sono obbligati a contribuire con l'assegnatario per il pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori.

Autogestioni e condomini

L’art. 23 della L.R. 10/1996 prevede che gli assegnatari gestiscano direttamente i servizi comuni. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni agli utenti.
Le modalità con le quali deve essere fatta l’autogestione sono stabilite in un apposito regolamento (che può essere scaricato da questa pagina alla voce Regolamenti: regolamento autogestioni e condomini
L’assemblea degli assegnatari nomina al proprio interno il Rappresentante degli Assegnatari per l’autogestione.
Rientra tra i compiti dell’autogestione:
- la conduzione e la manutenzione dei servizi comuni;
- la pulizia ed uso delle parti comuni;
- la fornitura di: a) acqua, b) energia elettrica, c) riscaldamento;
- spurgo dei pozzi neri e depuratore;
- ascensori;
- ed ogni altro servizio che compete agli assegnatari.
L’assemblea dell’autogestione stabilisce le modalità per l’uso:
- degli spazi verdi;
- delle parti di uso comune;
- dei locali eventualmente a disposizione per le riunioni degli assegnatari, rispettando la
destinazione originaria.
Tale uso deve essere stabilito per scopi e finalità sociali che rispettino il godimento, da parte di tutti gli assegnatari.

Alla voce Modulistica invece è possibile invece trovare gli schemi per:
a) il verbale dell’assemblea dell’autogestione 
b) il regolamento interno
c) il sollecito di versamento delle quote dei servizi comuni
d) la richiesta all’ATER di rimborso della quota parte spese per servizi comuni di assegnatari non paganti
e) la richiesta all’ATER di rimborso della quota parte spese per servizi comuni di alloggi sfitti

Violazioni edilizie

Nel caso in cui vengano realizzate costruzioni o modifiche non autorizzate negli alloggi e/o sulla proprietà dell’ATER, l’Azienda può chiederne la demolizione al Comune a spese di chi ha realizzato l’abuso.
Ogni intervento di modifica nell’alloggio deve essere autorizzato dall’ATER, presentando apposita domanda dove devono essere indicati i lavori che si intendono eseguire. L’autorizzazione dell’ATER non esenta il richiedente dal presentare al Comune, ove è situato l’alloggio, eventuali richieste per permessi o altre autorizzazioni previste dalla legge.
In questa stessa pagina alla voce Modulistica è possibile trovare lo schema di richiesta autorizzazione esecuzione lavori: autorizz_lavori.pdf

Pronto intervento manutenzione

 L'ATER di Treviso in tutti i casi in cui gli interventi siano di propria competenza interviene con le proprie squadre operaie, mediante una programmazione degli interventi sulla base sia dei risultati dei sopraluoghi effettuati dai propri tecnici, sia a seguito di richieste e di segnalazioni di guasti, rotture ecc. da parte degli assegnatari.

Per le richieste di intervento è possibile in questa stessa pagina collegarsi con il Servizio Manutenzione, alla voce Linea Diretta utilizzando l’apposito form richiesta di intervento.
A tale scopo è possibile mettersi in contatto con i due uffici di zona. Orari e recapiti alla voce Azienda.

Articolo pubblicato mercoledì 19 dicembre 2012